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Art. 24 BGFA — Titolo professionale
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 24 BGFA attua l'art. 3 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (direttiva sulla libera prestazione di servizi). Tale direttiva prescrive che un avvocato che presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine «utilizza il titolo professionale vigente nello Stato membro nel quale ha acquisito il diritto di esercitare la professione». Secondo il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente il BGFA (FF 1999 6013, 6053), l'obiettivo esplicito era recepire gli obblighi dell'art. 3 della direttiva sulla libera prestazione di servizi, prevedendo l'uso del titolo professionale nella lingua ufficiale dello Stato di origine con l'indicazione dell'organizzazione professionale competente o del giudice presso cui l'avvocato è iscritto. Il messaggio stabiliva espressamente il collegamento con l'art. 16 BGFA (divieto di esercizio della professione in tutta la Svizzera): l'obbligo di utilizzare il titolo professionale di origine corrisponde alla validità delle misure disciplinari su tutto il territorio svizzero e mira a garantire una chiara trasparenza nei confronti del pubblico che cerca assistenza legale (FF 1999 6053).
N. 2 Il procedimento parlamentare si è svolto in più fasi e ha registrato numerose divergenze tra i due rami del Parlamento: il Consiglio nazionale ha deliberato il 1° settembre 1999, il Consiglio degli Stati il 20 dicembre 1999, entrambi in difformità dal progetto. Ulteriori sessioni di eliminazione delle divergenze si sono tenute il 7 marzo 2000 (Consiglio nazionale), il 16 marzo 2000 (Consiglio degli Stati, rinvio alla commissione), il 5 giugno 2000 (Consiglio degli Stati) e il 14 giugno 2000 (Consiglio nazionale), finché il Consiglio degli Stati ha approvato il 20 giugno 2000 e i due rami hanno adottato la legge in votazione finale il 23 giugno 2000. Stando ai materiali, le divergenze riguardavano principalmente altre disposizioni del BGFA — in particolare le questioni della libera circolazione intercantonale, della tenuta del registro e della vigilanza disciplinare — e non l'art. 24 BGFA, che è stato ripreso invariato dal progetto del Consiglio federale. Il Tribunale federale precisa in DTF 151 II 640 consid. 5.3 che il progetto relativo agli art. 27 e 28 BGFA (le norme successive immediate nel regime di stabilimento) «è stato approvato in Parlamento senza discussione», il che — congiuntamente all'assenza di indicazioni circa scostamenti riguardanti l'art. 24 — lascia intendere che l'architettura di fondo dell'obbligo di utilizzare il titolo professionale di origine per gli avvocati UE/EFTA prestatori di servizi non era contestata in sede parlamentare. La finalità di trasparenza voluta dal Consiglio federale (FF 1999 6053) è stata confermata dalla giurisprudenza — in particolare DTF 151 II 640 consid. 4.2.1 —: il Tribunale federale ha stabilito che gli avvocati prestatori di servizi «utilizzano il loro titolo professionale originale nella lingua ufficiale del loro Stato di origine con l'indicazione dell'organizzazione professionale [...] o del giudice presso cui sono iscritti conformemente alle disposizioni di detto Stato (art. 24 BGFA)» e che tale obbligo è posto a tutela del pubblico che cerca assistenza legale.
#2. Inquadramento sistematico
N. 3 L'art. 24 BGFA si colloca nella quarta sezione della legge («Avvocate e avvocati provenienti da Stati membri dell'UE o dell'EFTA», art. 21–34a) ed è parte della disciplina della libera prestazione di servizi (art. 21–26 BGFA). La norma si applica direttamente agli avvocati prestatori di servizi ai sensi di → art. 21 cpv. 1 BGFA. Per effetto del rinvio di cui a → art. 27 cpv. 2 BGFA, gli art. 23–25 BGFA si applicano inoltre agli avvocati UE/EFTA iscritti nell'elenco UE/EFTA ai sensi dell'art. 28 BGFA che esercitano stabilmente in Svizzera. L'art. 24 BGFA costituisce quindi un elemento di congiunzione tra il regime della libera prestazione di servizi (art. 21–26 BGFA) e il regime di stabilimento (art. 27–29 BGFA); in entrambe le fattispecie gli avvocati UE/EFTA devono presentarsi con il loro titolo professionale originale. La distinzione rispetto alla disciplina di cui a → art. 33 BGFA è rilevante: soltanto dopo l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati ai sensi di → art. 30 BGFA è consentito utilizzare il titolo professionale corrente nel Cantone («Rechtsanwalt», «Advokat», ecc.).
N. 4 L'art. 24 BGFA è una concretizzazione del principio di trasparenza nei confronti del pubblico che cerca assistenza legale. Esso è in relazione funzionale con → art. 12 lett. d BGFA, che vieta in generale un comportamento ingannevole, e definisce per gli avvocati UE/EFTA un quadro specifico per l'uso del titolo che va oltre il generico obbligo professionale. La violazione dell'art. 24 BGFA costituisce al contempo una violazione dell'art. 12 lett. a e lett. d BGFA e può comportare una misura disciplinare ai sensi di → art. 17 BGFA (Commissione di vigilanza sulle avvocate e sugli avvocati del Cantone di Zurigo, decisione del 26 agosto 2010, KG10008, consid. 4.3.2.5).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
N. 5 Ambito di applicazione soggettivo. L'art. 24 BGFA si applica alle «avvocate e agli avvocati che prestano servizi». Si tratta di avvocati UE/EFTA che esercitano in Svizzera nell'ambito della libera prestazione di servizi ai sensi di → art. 21 cpv. 1 BGFA, senza essersi iscritti nell'elenco cantonale UE/EFTA. Per effetto del rinvio di cui all'art. 27 cpv. 2 BGFA, l'obbligo si applica nella stessa misura agli avvocati iscritti nell'elenco. Il Tribunale federale ha espressamente confermato ciò in DTF 151 II 640 consid. 4.2.2: «Come le avvocate e gli avvocati che prestano servizi [...] le avvocate e gli avvocati iscritti nell'elenco UE/EFTA utilizzano il loro titolo professionale originale nella lingua ufficiale del loro Stato di origine con l'indicazione dell'organizzazione professionale alla cui competenza sono sottoposti o del giudice presso cui sono iscritti conformemente alle disposizioni di detto Stato (art. 24 in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 2 BGFA).»
N. 6 Titolo professionale originale nella lingua ufficiale dello Stato di origine. L'avvocato deve utilizzare il titolo professionale che porta nello Stato di origine e che figura nell'allegato del BGFA. L'uso di una traduzione o di un titolo professionale svizzero («Rechtsanwalt», «Avocat», «Avvocato») è inammissibile, a meno che l'avvocato non sia iscritto nel registro cantonale degli avvocati ai sensi di → art. 30 BGFA. Un membro tedesco di un Rechtsanwaltskammer porta il titolo «Rechtsanwalt» (che nel contesto svizzero richiede tuttavia un chiarimento particolare, → N. 10 infra); un Avocat francese e un Solicitor o Barrister britannico usano le rispettive denominazioni dello Stato di origine nella lingua originale. Fa stato la lingua ufficiale dello Stato di origine, non quella del foro svizzero. Ciò vale anche per gli Stati di origine plurilingui: è determinante la lingua ufficiale in cui l'avvocato è iscritto presso l'autorità competente (Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 218). Nater/Tuchschmid, in: Thürer/Weber/Zäch (a cura di), Bilaterale Verträge I/II Schweiz–EU, 2007, p. 320, osservano che la finalità del titolo originale nella lingua d'origine consiste nel consentire al pubblico che cerca assistenza legale di riconoscere immediatamente che tali avvocati non hanno acquisito le loro qualifiche professionali in Svizzera.
N. 7 Indicazione dell'organizzazione professionale o del giudice di iscrizione. Accanto al titolo professionale, una delle due indicazioni alternative è obbligatoria: o (a) l'organizzazione professionale alla cui competenza l'avvocato è sottoposto (p. es. «Rechtsanwaltskammer Berlin», «Ordre des avocats de Paris»), oppure (b) il giudice presso cui è iscritto conformemente alle disposizioni del suo Stato di origine (p. es. «zugelassen beim Tribunal de grande instance de Lyon»). L'indicazione ha lo scopo di consentire al pubblico di risalire alla provenienza concreta della qualifica e all'autorità competente dello Stato di origine (Nater/Tuchschmid, op. cit., p. 320; Dreyer, in: Fellmann/Zindel, Commentario alla legge sugli avvocati, 2005, art. 24 n. 1). La Commissione di vigilanza sulle avvocate e sugli avvocati del Cantone di Zurigo ha accettato che l'indicazione possa essere apposta mediante nota a piè di pagina sulla carta intestata; questa prassi corrisponde a «un'usanza attuale e ampiamente diffusa» (KG10008, consid. 4.3.4.2).
N. 8 Contenuto dell'indicazione: riferimento a tutti i titoli professionali. L'obbligo di cui all'art. 24 BGFA si estende non solo al titolo professionale generale, ma a tutti i titoli utilizzati dall'avvocato UE/EFTA, in particolare anche ai titoli di specializzazione dello Stato di origine. La Commissione di vigilanza di Zurigo ha stabilito in KG10008 che «una specializzazione quale avvocato specialista/avvocata specialista [...] deve essere qualificata nel suo contenuto anch'essa come titolo professionale ai sensi dell'art. 24 BGFA», sicché anche al titolo di specializzazione deve essere apposta un'indicazione di provenienza. Una Rechtsanwältin tedesca che porta il titolo «Fachanwältin für Familienrecht» deve quindi rendere riconoscibile che si tratta di un titolo tedesco e non svizzero — ad esempio con «Deutsche Fachanwältin für Familienrecht» o con una corrispondente annotazione in nota a piè di pagina. La sola indicazione di provenienza presso il titolo professionale generale «Rechtsanwältin» non è sufficiente per il titolo di specializzazione (KG10008, consid. 4.3.4.3).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 9 Carattere obbligatorio e ambito di applicazione. L'art. 24 BGFA contiene un obbligo giuridico, non una mera norma programmatica. Il titolo professionale deve essere utilizzato correttamente ovunque l'avvocato UE/EFTA si presenti: su carta intestata, in atti processuali, in firme aziendali, su biglietti da visita, su siti web e in qualsiasi altro mezzo pubblicitario (KG10008, consid. 4.3.3.5). L'obbligo sorge con l'inizio dell'attività in Svizzera e vale indipendentemente dal fatto che l'avvocato operi nel regime della libera prestazione di servizi o come iscritto nell'elenco UE/EFTA.
N. 10 Sanzione disciplinare. La violazione dell'art. 24 BGFA costituisce una violazione delle regole professionali ai sensi dell'art. 12 lett. a e lett. d BGFA e può essere sanzionata dall'autorità cantonale di vigilanza con misure disciplinari ai sensi di → art. 17 BGFA (KG10008, consid. 4.3.2.5). In particolare possono essere pronunciati un ammonimento o una multa; in caso di violazione reiterata o grave è possibile anche un divieto temporaneo di esercitare la professione. Il divieto di esercizio della professione vale, secondo la concezione del BGFA, su tutto il territorio svizzero e deve essere comunicato alle autorità di vigilanza di tutti i Cantoni (FF 1999 6053; → art. 16 BGFA).
N. 11 Delimitazione rispetto all'uso indebito di titoli professionali svizzeri. Se un avvocato UE/EFTA, anziché il suo titolo professionale originale, utilizza un titolo professionale svizzero («Rechtsanwalt» ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 BGFA, ossia quale iscritto in un registro svizzero degli avvocati), si rende colpevole di uso indebito di titoli ai sensi del diritto cantonale sugli avvocati e viola inoltre l'art. 12 lett. d BGFA. Il rischio di confusione costituisce il nucleo dell'obiettivo protettivo dell'art. 24 BGFA: come ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-168/98 (Granducato di Lussemburgo, sentenza del 7 novembre 2000, punto 34), il consumatore deve sapere «che l'avvocato al quale affida la tutela dei propri interessi ha acquisito la propria qualifica non nello Stato ospitante» (citato in KG10008, consid. 4.3.3.6).
#5. Questioni controverse
N. 12 Portata dell'obbligo di designazione in caso di studio multiplo. La dottrina è unanime nel ritenere che l'art. 24 BGFA imponga un obbligo rigoroso di utilizzare il titolo professionale originale. Controversa è l'estensione: Kellerhals/Baumgartner, in: Fellmann/Zindel, Commentario alla legge sugli avvocati, 2005, art. 27 n. 4, sottolineano che il mantenimento del titolo professionale straniero serve anche come elemento di orientamento per il pubblico, ai fini della valutazione «se incaricare tale avvocato, in possesso di documentate conoscenze di un ordinamento giuridico straniero, anche di questioni di diritto svizzero». Dreyer, in: Fellmann/Zindel, op. cit., art. 24 n. 1, pone invece maggiore enfasi sull'obiettivo di tutela del pubblico che cerca assistenza legale: l'art. 24 BGFA dovrebbe garantire che il pubblico «possa immediatamente riconoscere che questa categoria di avvocate e avvocati non ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Svizzera». Entrambe le posizioni convergono nel risultato: l'obbligo di designazione è integrale e non può essere eluso per omissione o abbreviazione. Rimane aperta la questione se un avvocato UE/EFTA in possesso della cittadinanza svizzera sia nondimeno tenuto a portare il suo titolo professionale straniero, qualora sia (solo) assoggettato al regime UE/EFTA e non sia iscritto nel registro cantonale degli avvocati; la risposta discende dal chiaro tenore letterale dell'art. 24 BGFA: determinante non è la cittadinanza, bensì lo status (prestazione di servizi o iscrizione nell'elenco UE/EFTA rispetto all'iscrizione nel registro).
N. 13 Delimitazione tra «titolo professionale» e «titolo di specializzazione». La Commissione di vigilanza di Zurigo ha deciso in KG10008 che i titoli di specializzazione dello Stato di origine si qualificano come «titolo professionale» ai sensi dell'art. 24 BGFA. Tale interpretazione non risulta contestata in dottrina. La sfida pratica consiste nel fatto che molti Stati UE conoscono titoli di specializzazione che possono essere confusi con i titoli SAV (Società svizzera degli avvocati) di avvocato specialista. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 841, osservano che la direttiva sullo stabilimento (dir. 98/5/CE) armonizza integralmente i presupposti dell'iscrizione, ma rimette alle disposizioni nazionali le questioni inerenti all'uso concreto del titolo nello Stato ospitante, purché non vi sia un'eccessiva restrizione alla libera circolazione. L'obbligo di apporre un'indicazione di provenienza al titolo di specializzazione è compatibile con il diritto UE, poiché si limita a garantire la trasparenza senza vietare l'uso del titolo.
N. 14 Adeguamento della designazione in caso di plurilinguismo. Per gli avvocati provenienti da Stati di origine plurilingui (p. es. Belgio, Lussemburgo) si pone la questione di quale lingua ufficiale sia determinante quando l'avvocato è iscritto in più lingue. Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 218, sostiene la posizione più ovvia, secondo cui è determinante la lingua ufficiale in cui l'avvocato è concretamente registrato presso l'autorità competente. Nater/Tuchschmid, op. cit., p. 320, propugnano la stessa soluzione per ragioni di trasparenza. La legge stessa tace su questo punto; una scelta da parte dell'avvocato sarebbe compatibile con l'obiettivo protettivo dell'art. 24 BGFA, purché la lingua scelta sia una lingua ufficiale effettiva dello Stato di origine e l'organizzazione professionale o il giudice di iscrizione siano indicati in modo univoco.
#6. Indicazioni pratiche
N. 15 Uso corretto su carta intestata e in atti processuali. La soluzione ampiamente diffusa nella prassi, consistente nell'indicare il titolo professionale dello Stato di origine come titolo principale e la relativa indicazione obbligatoria (organizzazione professionale o giudice di iscrizione) come nota a piè di pagina sulla carta intestata, è ritenuta ammissibile sotto il profilo disciplinare dalla Commissione di vigilanza di Zurigo (KG10008, consid. 4.3.4.2). La nota a piè di pagina deve tuttavia essere apposta a ogni titolo professionale autonomo; l'indicazione di provenienza presso il titolo generale non copre automaticamente un titolo di specializzazione indicato separatamente (KG10008, consid. 4.3.4.3). È consigliabile una precisazione riferita al Paese, p. es. «Deutsche Rechtsanwältin» oppure «Rechtsanwältin (Deutschland), eingetragen bei der Rechtsanwaltskammer X».
N. 16 Delimitazione rispetto all'esercizio stabile della professione e all'iscrizione nel registro. Gli avvocati UE/EFTA che si sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati ai sensi dell'art. 30 BGFA non sono più vincolati dall'art. 24 BGFA; essi possono utilizzare il titolo professionale corrente nel Cantone (→ art. 33 BGFA). Rilevante in pratica è la fase transitoria: un avvocato iscritto nell'elenco UE/EFTA che aspira parallelamente all'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (→ art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA dopo tre anni di attività) deve continuare a presentarsi con il suo titolo professionale originale ai sensi dell'art. 24 BGFA fino al completamento con successo dell'iscrizione nel registro. Solo con l'iscrizione nel registro ai sensi di → art. 30 BGFA viene meno tale obbligo.
N. 17 Siti web e social media. L'obbligo di designazione vale non solo per la comunicazione professionale tradizionale, ma per tutte le forme di esercizio della professione e di pubblicità, compresi siti web e profili sui social media. La Commissione di vigilanza di Zurigo ha espressamente stabilito in KG10008 che l'indicazione di provenienza deve essere apposta «ovunque il titolo professionale venga utilizzato dall'avvocato, quindi in atti, su scritti di qualsiasi tipo, in brochure aziendali, su biglietti da visita, su Internet ecc.» (KG10008, consid. 4.3.3.5). Ciò vale corrispondentemente per i profili sui social media e per le directory online. Per l'attuazione pratica in relazione al titolo professionale principale, la soluzione della nota a piè di pagina si è affermata come standard (→ N. 15 supra).
Rimandi incrociati: → art. 21 BGFA (principi della libera prestazione di servizi); → art. 22 BGFA (prova della qualifica di avvocato); → art. 23 BGFA (accordo in caso di obbligo di patrocinio); → art. 25 BGFA (regole professionali nella libera prestazione di servizi); → art. 27 cpv. 2 BGFA (rinvio all'art. 24 per gli avvocati UE/EFTA stabilmente attivi); → art. 30 BGFA (iscrizione nel registro cantonale degli avvocati); → art. 33 BGFA (titolo professionale dopo l'iscrizione nel registro); ↔ art. 12 lett. d BGFA (comportamento ingannevole); → art. 16 BGFA (divieto di esercizio della professione in tutta la Svizzera); → art. 17 BGFA (misure disciplinari); art. 3 dir. 77/249/CEE (direttiva sulla libera prestazione di servizi); art. 4 dir. 98/5/CE (direttiva sullo stabilimento, titolo professionale in caso di esercizio stabile).
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