1La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare: a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo; b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio; c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita; d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
Uebersicht
Art. 282 ZPO — Art. 282 ZPO