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Testo di legge
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1Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.

2Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.

3Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ).

Uebersicht

Art. 283 ZPO — Art. 283 ZPO