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Testo di legge
Fedlex ↗
1L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene: a. la designazione delle parti; b. la domanda; c. la designazione dell’oggetto litigioso; d. se necessario, l’indicazione del valore litigioso; e. la data e la firma.
2Una motivazione non è necessaria.
3Vanno allegati: a. la procura, se vi è un rappresentante; b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione; c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.
Uebersicht
Art. 244 ZPO — Art. 244 ZPO