1La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie: a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 RS 151.1 sulla parità dei sessi; b. Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ( RU 2019 2273 ; FF 2017 6267 ). per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28 b CC RS 210 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28 c CC; c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto; d. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ( RU 2022 491 ; FF 2017 5939 ). intese a dare esecuzione al diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD RS 235.1 ; e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 RS 822.14 sulla partecipazione; f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 RS 832.10 sull’assicurazione malattie.
3La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
Uebersicht
Art. 243 ZPO — Art. 243 ZPO