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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP RS 311.0 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
Uebersicht
Art. 184 ZPO — Art. 184 ZPO