Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Uebersicht
Art. 185 ZPO — Art. 185 ZPO