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Testo di legge
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1Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

2Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.

3Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

Uebersicht

Art. 183 ZPO — Art. 183 ZPO