1Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie: a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 RS 151.1 sulla parità dei sessi; b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 RS 151.3 sui disabili; c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo; d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 RS 823.11 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi; e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 RS 822.14 sulla partecipazione; f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 RS 832.10 sull’assicurazione malattie; g. Introdotta dall’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ( RU 2022 491 ; FF 2017 5939 ). secondo la LPD RS 235.1 .
Uebersicht
Art. 113 ZPO — Art. 113 ZPO