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Testo di legge
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L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se: 1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine; 2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta; 3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione; 4. concerne un fondo perito.

1Se un’iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.

2Qualora consideri giustificata la richiesta, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non fa opposizione entro 30 giorni, l’iscrizione sarà cancellata.

1Se l’avente diritto fa opposizione, l’ufficio del registro fondiario, ad istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.

2Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante l’opposizione, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non propone entro tre mesi un’azione giudiziaria volta ad accertare che l’iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.

1Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l’ubicazione non è più determinabile, l’autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.

2Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.

3I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare ulteriormente l’aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.

Uebersicht

Art. 976 ZGB — Art. 976 ZGB