1La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.
2La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.
1Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni RS 220 si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Nuovo testo giusta la cifra II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ( RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177 ).
2Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
3I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4… Abrogato dalla cifra III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1996 3067 ; FF 1996 I 493 509).
5I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993 RS 831.42 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 RS 831.40 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 ( RU 2016 935 ; FF 2014 5295 5673 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 4427 ; FF 2007 5199 ). la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33 a e 33 b ), 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2016 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 ( RU 2016 935 ; FF 2014 5295 5673 ). l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1); 2 a . Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 92 ; FF 2019 5179 ). la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13 a e 13 b ); 3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20 a ), 3 a . Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (6 a revisione AI, primo pacchetto di misure) ( RU 2011 5659 ; FF 2010 1603 ). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giugno 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5), 3 b . Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o sop-pressione della rendita dell’assicurazione invalidità (art. 26 a ), 4. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ( RU 2004 4635 ; FF 2003 5557 ). l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4), 4 a . Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2313 ; FF 2013 4151 ). il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37 a ), 4 b . Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2015 4299 , 2020 5 ; FF 2014 529). le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40); 5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), 5 a . Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ( RU 2007 5259 ; FF 2006 471 ). l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85 a lett. f e 86 a cpv. 2 lett. b bis ), 6. la responsabilità (art. 52), 7. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 3393 ; FF 2007 5199 ). l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52 a ‑52 e ), 8. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 3393 ; FF 2007 5199 ). l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51 b , 51 c e 53 a ), 9. la liquidazione parziale o totale (art. 53 b –53 d ), 10. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 688 ; FF 2020 1 ). lo scioglimento dei contratti (art. 53e–53f), 11. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 688 ; FF 2020 1 ). il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56 a , 57 e 59), 12. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 3393 ; FF 2007 5199 ). la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62 a e 64–64 c ), 13. Abrogato dalla cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 3393 ; FF 2007 5199 ). ... 14. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 3385 ; FF 2008 7339 ). la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72 a –72 g ), 15. la trasparenza (art. 65 a ), 16. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 688 ; FF 2020 1 ). gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65 b ), 17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), 18. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 , 2022 109 ; FF 2017 325 ). l’amministrazione del patrimonio (art. 71) e l’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71 a e 71 b ); 19. il contenzioso (art. 73 e 74), 20. le disposizioni penali (art. 75–79), 21. il riscatto (art. 79 b ), 22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79 c ), 23. l’informazione degli assicurati (art. 86 b ). Introdotto dall’all. cifra I della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ( RU 1983 797 ; FF 1976 I 113 ). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003 (1 a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell’art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2004 1677 ; FF 2000 2416 ).
7Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 1. l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1); 2. l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS (art. 48 cpv. 4, 85 a lett. f e 86 a cpv. 2 lett. b bis ); 3. la responsabilità (art. 52); 4. l’abilitazione e i compiti dell’ufficio di revisione (art. 52 a , 52 b e 52 c cpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3); 5. l’integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51 b , 51 c e 53 a ); 6. la liquidazione totale (art. 53 c ); 7. la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62 a e 64–64 b ); 8. il contenzioso (art. 73 e 74); 9. le disposizioni penali (art. 75–79); 10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83). Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 ( RU 2016 935 ; FF 2014 5295 5673 ).
8Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti: 1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all’adempimento dei propri compiti; 2. l’autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali; 3. esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza. 4. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Prestazioni dei fondi padronali di previdenza), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 676 ; FF 2023 2077 , 2481 ) esse possono: – contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale, – fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e formazione continua, di conciliabilità tra vita familiare e professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP. Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2015 ( RU 2016 935 ; FF 2014 5295 5673 ).
1Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.
2Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.
3Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.
1È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.
2Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l’autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.
1Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.
2Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.
1Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
2Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.
1Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
1Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.
2Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno. È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno in difetto di pagamento.
1Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.
2Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.
3Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.
1Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
2Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.
1In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.
2Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.
1Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.
2Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l’ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.
1I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.
2Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.
Uebersicht
Art. 89 ZGB — Art. 89 ZGB