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Testo di legge
Fedlex ↗
1I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
3L’istituto decide sulla dimissione.
Uebersicht
Art. 429 ZGB — Art. 429 ZGB