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Testo di legge
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1Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.

2La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni: 1. il luogo e la data dell’esame; 2. il nome del medico; 3. la diagnosi, i motivi e l’obiettivo del ricovero; 4. l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.

3Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.

4All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.

5Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.

Uebersicht

Art. 430 ZGB — Art. 430 ZGB