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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2Il curatore può in particolare: 1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato; 2. per quanto opportuno, pagare debiti; 3. se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.
3Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.
Uebersicht
Art. 408 ZGB — Art. 408 ZGB