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Testo di legge
Fedlex ↗

1Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c. le copie delle decisioni notificate. 1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).

2L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

Uebersicht

Art. 26 VwVG — Art. 26 VwVG