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Testo di legge
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1L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se: a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto; b. un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto; c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

2Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

3A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.

Uebersicht

Art. 27 VwVG — Art. 27 VwVG