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Testo di legge
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1La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie; c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Uebersicht

Art. 88 StPO — Art. 88 StPO