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Testo di legge
Fedlex ↗
1Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.
2Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.
3Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.
4Se una parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.
Uebersicht
Art. 87 StPO — Art. 87 StPO