I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su: a. la natura, il luogo, la data e l’ora; b. il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti; c. le istanze e conclusioni delle parti; d. il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi; e. le deposizioni degli interrogati; f. lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall’autorità penale e l’osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali; g. gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso; h. le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.
Uebersicht
Art. 77 StPO — Art. 77 StPO