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Testo di legge
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1Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

2Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato.

3Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

4Chi dirige il procedimento può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

5Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. 5bis ... Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione) ( RU 2013 851 ; FF 2012 5043 5055 ). Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

6Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

7I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 ( RU 2013 851 ; FF 2012 5043 5055 ).

Uebersicht

Art. 78 StPO — Art. 78 StPO