1L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
2Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso: a. al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire; b. al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.
3Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
4Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
Uebersicht
Art. 440 StPO — Art. 440 StPO