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Testo di legge
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1Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.

2L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se la pena è caduta in prescrizione.

3Contro l’incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d’esecuzione. Questa decide anche riguardo all’effetto sospensivo del reclamo.

4Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell’articolo 431.

Uebersicht

Art. 441 StPO — Art. 441 StPO