Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP RS 311.0 .

2L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.

3Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente: a. in caso di pericolo di fuga; b. se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o c. se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.

4Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.

Uebersicht

Art. 439 StPO — Art. 439 StPO