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Testo di legge
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1L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.

2Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.

3Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione.

4La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.

Uebersicht

Art. 438 StPO — Art. 438 StPO