Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: a. l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento; b. l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o c. le spese dell’imputato sono di esigua entità.

2Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.

Uebersicht

Art. 430 StPO — Art. 430 StPO