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Testo di legge
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1Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall’atto d’accusa: a. la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili; b. i provvedimenti coercitivi ordinati; c. gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati; d. le spese d’istruzione sostenute; e. l’eventuale istanza di carcerazione di sicurezza; f. le proposte di sanzione o l’annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento; g. le proposte per decisioni giudiziarie successive; h. la richiesta di essere convocato al dibattimento.

2Se non sostiene personalmente l’accusa, il pubblico ministero può allegare all’atto d’accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all’apprezzamento delle prove.

Uebersicht

Art. 326 StPO — Art. 326 StPO