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Testo di legge
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1Il pubblico ministero notifica senza indugio l’atto d’accusa e l’eventuale rapporto finale: a. all’imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto; b. all’accusatore privato; c. alla vittima; d. al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

2Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto d’accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Uebersicht

Art. 327 StPO — Art. 327 StPO