Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2La polizia deve segnatamente: a. assicurare e valutare tracce e prove; b. individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato; c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.
3Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.
Uebersicht
Art. 306 StPO — Art. 306 StPO