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Testo di legge
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1La polizia informa senza indugio il pubblico ministero in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti. I pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni possono emanare istruzioni dettagliate concernenti tale obbligo d’informazione.

2Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento. Nei casi di cui al capoverso 1, il pubblico ministero procede personalmente, se possibile, ai primi interrogatori sostanziali.

3La polizia annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette immediatamente al pubblico ministero unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro .

4La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto se: a. non vi è manifestamente alcun motivo che il pubblico ministero intraprenda altri passi procedurali; e b. non sono stati presi provvedimenti coercitivi o non sono stati compiuti altri atti d’indagine formalizzati.

Uebersicht

Art. 307 StPO — Art. 307 StPO