1Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
2Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a: Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 ( RU 2015 1623 ; FF 2014 833 855 ). a. l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati; b. la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime; c. il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale; d. Introdotta dalla cifra I n. 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 ( RU 2015 1623 ; FF 2014 833 855 ). il diritto di cui all’articolo 92 a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
3La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
4I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
5L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.
Uebersicht
Art. 305 StPO — Art. 305 StPO