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Testo di legge
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1Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260 ter , 260 quinquies , 260 sexies , 305 bis , 305 ter e 322 ter –322 septies CP RS 311.0 nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260 ter CP, a condizione che: Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 ( RU 2021 360 ; FF 2018 5439 ). a. siano stati commessi prevalentemente all’estero; b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

2In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora: a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.

3L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Uebersicht

Art. 24 StPO — Art. 24 StPO