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Testo di legge
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1Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP RS 311.0 : a. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 3267 ; FF 2008 7093 ). i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti; b. i reati di cui agli articoli 137–141, 144, 160 e 172 ter , in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; c. la presa d’ostaggio secondo l’articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere; d. i crimini e i delitti di cui agli articoli 224–226 ter ; e. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 della L del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6559 ; FF 2015 869 ). i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe; f. Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 dic. 2013, pubblicata il 21 gen. 2014 ( RU 2014 243 ). i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali; g. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 4963 ; FF 2008 3293 ), i reati di cui al titolo dodicesimo bis e dodicesimo ter nonché all’articolo 264 k ; h. i reati di cui all’articolo 260 bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali; i. i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo; j. i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un’autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione; k. Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331; l. i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.

2Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.

Uebersicht

Art. 23 StPO — Art. 23 StPO