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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le citazioni sono notificate: a. nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale; b. nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.

2Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.

3Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

Uebersicht

Art. 202 StPO — Art. 202 StPO