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Testo di legge
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1Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.

2Le citazioni contengono: a. la designazione dell’autorità penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale; b. la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale; c. il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo; d. il luogo, la data e l’ora della comparizione; e. l’ingiunzione di comparire personalmente; f. l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata; g. la data della citazione; h. la firma del citante.

Uebersicht

Art. 201 StPO — Art. 201 StPO