Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 ( RU 2024 212 ; FF 2022 1498 ).

2Essi sono tenuti a deporre se: a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o b. ai sensi dell’articolo 321 numero 2 CP RS 311.0 , sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall’autorità competente.

3Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.

4Rimane salva la legge del 23 giugno 2000 RS 935.61 sugli avvocati.

Uebersicht

Art. 171 StPO — Art. 171 StPO