1Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 RS 943.03 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: a. la firma da utilizzare; b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. Nuovo testo giusta l’all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 4651 ; FF 2014 913 ).
1Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
2Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.
3La moratoria concessa dal giudice del concordato è operativa fino alla decisione definitiva dell’autorità giudiziaria superiore. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
1Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.
2Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore. La decisione che concede la moratoria è notificata all’ufficio d’esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.
1Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un’esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento.
2I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC RS 210 ). Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.
1Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l’articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall’articolo 339 capoverso 4.
2Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest’ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.
1La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).
2Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 ( RU 2017 2165 ).
1Entro il termine dell’articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.
2Il debitore deve, con la domanda, completare l’elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.
3Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.
4Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest’ultima.
5L’istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.
1Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 ( RU 2017 2165 ). se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte; 2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d’altri; 3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.
2Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo. Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.
3Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
1Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria.
2Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
3Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.
Uebersicht
Art. 34 SchKG — Art. 34 SchKG