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Testo di legge
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1Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.

2Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.

1La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Rac colta federale delle leggi .

3Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli. Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Uebersicht

Art. 35 SchKG — Art. 35 SchKG