La procedura concordataria è promossa mediante: a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173 a capoverso 2.
1Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria.
2La durata della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 20 ott. 2020 ( RU 2020 4005 , 4145 ; FF 2017 325 ).
3Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
1Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.
2In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.
1La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.
2In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso: a. la comunicazione agli uffici non ha luogo; b. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita; c. le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario; d. è designato un commissario provvisorio. La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili.
Uebersicht
Art. 293 SchKG — Art. 293 SchKG