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Testo di legge
Fedlex ↗
1L’azione revocatoria si prescrive in: 1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2); 3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.
2In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP RS 291 .
Uebersicht
Art. 292 SchKG — Art. 292 SchKG