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Testo di legge
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Art. 29 Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). L’azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l’atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di mala fede. L’azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.

1Chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev’essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l’eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.

2Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.

1L’azione revocatoria si prescrive in: 1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2); 3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.

2In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP RS 291 . La procedura concordataria è promossa mediante: a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173 a capoverso 2.

1Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria.

2La durata della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 20 ott. 2020 ( RU 2020 4005 , 4145 ; FF 2017 325 ).

3Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.

1Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.

2In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

1La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.

2In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso: a. la comunicazione agli uffici non ha luogo; b. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita; c. le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario; d. è designato un commissario provvisorio. La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili.

1Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

2Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.

1Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

2Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti : a. elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; b. vigila sugli atti del debitore; c. esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304; d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.

3Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

4Gli articoli 8, 8 a , 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

1Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.

2La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura.

3La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del concordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso 2.

1Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

2In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per analogia.

3Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

1Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC RS 272 .

2Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo. Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

1Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.

2Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se: a. è necessario per preservare il patrimonio del debitore; b. manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o c. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

1Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

2L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

3I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.

4La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.

5Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.

6Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

7La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

8La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.

9L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

1Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.

2Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

3Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.

4Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.

1Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Übersicht

Art. 29 SchKG — …