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Testo di legge
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1I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.

2Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni. Il sequestro è revocato se il creditore: 1. non osserva i termini stabiliti dall’articolo 279; 2. ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione; 3. la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

1Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

2Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

3Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

1Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299 c del CO). Nuovo testo giusta la cifra II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 ( RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIII bis ; FF 1985 I 1202).

2Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l’assistenza della polizia o delle autorità comunali.

3L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

1L’esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9 a LDIP RS 291 dev’essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

2Il luogo dell’esecuzione è la sede del trust ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell’amministrazione non si trova in Svizzera, l’esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

3L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust. In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.

1La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Possono domandare la revocazione: 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento; 2. l’amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

3Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295 a ). Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).

4Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario. Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

1Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Sono equiparati alle donazioni: 1. gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

3Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).

1Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3. il pagamento di un debito non scaduto.

2Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: 1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o 2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore. Introdotto dall’all. n. 4 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 ( RU 2009 3577 ; FF 2006 8533 ).

1Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

2Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288: 1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; 2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione; 3. la durata della preventiva esecuzione. L’azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l’azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.

Uebersicht

Art. 28 SchKG — Art. 28 SchKG