1La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 1987 RS 291 sul diritto internazionale privato (LDIP).
1Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).
2Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.
1Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea. RU 2004 1359 La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea.
2Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). Abrogati
1Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
2Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
3Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
1Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).
2Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell’assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO RS 220 ).
3Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull’adesione al concordato.
1Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
2Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
3Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.
1Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione: a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ).
2I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l’ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto. Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ).
3Il giudice del concordato Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi. CS 3 3
1L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1. il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative; 2. l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia; 3. in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risanamento.
2Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.
1Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.
2Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato.
3La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.
4Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che: 1. il debitore l’ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato; 2. il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure 3. la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l’esistenza economica del debitore.
1La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC RS 272 .
2Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.
1Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; b. è pubblicata.
2Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
Uebersicht
Art. 30 SchKG — Art. 30 SchKG