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Testo di legge
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1Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.

2Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

1La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza.

1Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera: Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ). 1. quando il debitore non abbia domicilio fisso; 2. quando il debitore, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga; 3. quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili; 4. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ). quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1; 5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni; 6. Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ). quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.

2Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.

3Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 RS 0.275.12 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

1Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza: Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ). 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.

2Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.

1Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

2L’azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.

1Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

2Il decreto enuncia: 1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore; 2. il credito pel quale il sequestro è concesso; 3. la causa del sequestro; 4. gli oggetti da sequestrare; 5. la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta. Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione del sequestro.

1Il funzionario o l’impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l’avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all’ufficio.

2Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un’altra garanzia equivalente. Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.

4L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.

1Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

2Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

3Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

4Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

5I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi: 1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione; 2. durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 RS 0.275.12 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività. Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

Uebersicht

Art. 27 SchKG — Art. 27 SchKG