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Testo di legge
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1Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).
2Il decreto enuncia: 1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore; 2. il credito pel quale il sequestro è concesso; 3. la causa del sequestro; 4. gli oggetti da sequestrare; 5. la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.
Uebersicht
Art. 274 SchKG — Art. 274 SchKG