Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza: Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ). 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.
2Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.
Uebersicht
Art. 272 SchKG — Art. 272 SchKG