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Testo di legge
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1In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

5Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili. 2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell’entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore. 3 I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge. 4 Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti: a. quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell’unione di beni o sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 CC CS 2 3 nel tenore del 1907; b. quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l’articolo 9 c del titolo finale CC nel tenore del 1984 RU 1984 778 . 5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall’entrata in vigore di questa.

Uebersicht

Art. 2 SchKG — Art. 2 SchKG