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Testo di legge
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1Per la procedura d’esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.

2I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.

3Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d’esecuzione. Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.

Uebersicht

Art. 1 SchKG — Art. 1 SchKG