Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 2005 RS 173.110 sul Tribunale federale.
1Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: 1. contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento; 2. contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. 3. Abrogato dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 4111 ; FF 2010 5667 ). ...
2Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.
1Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.
2Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
1L’autorità competente informa il giudice qualora: 1. tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC RS 210 ); 2. l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).
2Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
1Gli articoli 169, 170 e 173 a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L’articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l’articolo 192.
2La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via di fallimento.
1Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando: 1. il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti; 2. il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3. sia intervenuto un concordato. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.
3La rivocazione del fallimento viene pubblicata. La liquidazione in via di fallimento di un’eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all’eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.
1Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. dei creditori pignoratizi.
1Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l’eventuale eccedenza spetta alla massa. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 19 SchKG — Art. 19 SchKG