1La decisione di un’autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all’autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
2Contro una decisione dell’autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.
1Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. L’ufficio sottopone senza indugio l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell’opposizione. Il giudice ammette l’opposizione: 1. quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione; 2. quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore; 3. quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile; 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). quando sia opposta un’altra eccezione fondata sull’articolo 1007 del CO RS 220 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l’importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.
1Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli articoli 162 a 165.
2Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione. Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 ( RU 53 189 ).
1La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito. La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Se l’opposizione è stata ammessa, si sospende l’esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria. Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.
1Quando l’opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.
2Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
1Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173 a , 175 e 176.
Uebersicht
Art. 18 SchKG — Art. 18 SchKG