Nelle esecuzioni cambiarie i termini d’impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l’autorità deve decidere entro ugual termine.
1... Abrogato dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 1205 ; FF 2001 3764 ).
2Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti: Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 1205 ; FF 2001 3764 ). 1. le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza; 2. l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni; 3. Nuovo testo giusta la cifra I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale ( RU 2006 5599 ; FF 2006 7109 ). l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti; 4. la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati; 5. Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 1205 ; FF 2001 3764 ). le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura. Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a’ termini degli articoli 214 e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria. Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all’ordine a lui consegnati o girati soltanto per l’incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione. Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d’esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all’amministrazione del fallimento.
1Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l’amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo.
2La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.
1Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.
2Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.
1Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.
2Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.
1Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
1Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.
2I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.
3I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.
4La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.
1La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione. Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
2Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.
1Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.
2Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.
Uebersicht
Art. 20 SchKG — Art. 20 SchKG